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VIOLENZA SESSUALE E CONSENSI

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Che la seconda Repubblica fosse sostanzialmente non all’altezza della situazione è un dato storico ormai accertato e più che acquisito, ma che raggiungesse il diapason dell’assurdità questo non ce lo si aspettava, anche se molto prevedibile da parte di molti. 

Pare che le due comari di ballatoio abbiano partorito un obbrobrio giuridico con un voto unanime alla Camera, precisamente con 227 presenti ci sono stati 227 voti favorevoli e ben 173 assenti quasi una voragine. 
La discussione e la votazione vertevano sulla “Modifica dell’articolo 609-bis del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso”.
In un emendamento trasversale, il 1.100, da parte di tutti i gruppi parlamentari, che riuniva tutti unanimemente sanciva che “L’articolo 609-bis del Codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 609-bis. – (Violenza sessuale) Chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona senza il consenso libero e attuale di quest’ultima è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità ovvero induce taluno a compiere o a subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica o di particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto o traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.».
Cosa è il consenso libero ed attuale che è la più importante novità?
Abbiamo provato a tradurlo in due diversi modi: il primo serio e anche un po’ professionale e il secondo scherzosa vista l’incomprensibile applicabilità.
Il serio lo affidiamo all’avvocato Anna Maria Bernardini De Pace, liberale e pioniera dei patti prematrimoniali, che l’ha sollevato, d’intesa con il conduttore, dubbi di costituzionalità nella trasmissione di Nicola Porro “10 minuti”. Va ribadito che in Italia, come in tutte le democrazie liberali del mondo, il principio dell’onere della prova è attribuito al pubblico ministero (il PM) che ha il compito di dimostrare la colpevolezza dell’imputato, ciò significa che il PM deve fornire le prove necessarie per dimostrare la colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio. L’imputato, al contrario, non ha un onere probatorio nel senso tradizionale, ma può fornire elementi di prova per difendersi e dimostrare la propria innocenza, con la conseguenza che, in caso di parità probatoria, prevale la sua posizione. Con questo emendamento alla legge 609-bis approvato alla Camera dei deputati il sano principio dell’onere della prova viene ribaltato in quanto è “l’accusato” a dover dimostrare di avere avuto il “consenso” da parte della compagna/o. In questo modo cade, il principio di “presunta innocenza” sostituito dal principio del “presunto colpevole”.
E qui nasce il problema serio e molto complesso: come fa l’accusato ad ottenere il consenso libero ed attuale? Semplicemente la norma non lo stabilisce per cui si passa all’improvvisazione soggettiva che può portare all’interrogativo amletico: Come deve essere espresso il consenso? Ovvero a quella sicuramente scherzosa.
Chiedere un consenso verbale da parte della denunciante? E come si fa a portarlo in prova? A voce forse non tranquillizza nessuno.
E allora si può mettere mano al problema inviando una Pec?
Oppure basta una semplice e-mail?
C’è chi suggerisce di predisporre la preparazione di un foglio prestampato o, meglio ancora, l’affissione alla casa comunale.
Ma è continuativo oppure va rinnovato periodicamente?  
Quest’ultima domanda nasce spontanea in quanto il consenso accordato all’inizio può andare incontro,
durante il rapporto, ad una revisione in quanto la legge lo prevede “attuale”. Per cui tocca farlo per ogni ora, per chi performa in modo quasi professionale, oppure cadenzarlo ad un minutaggio più ridotto?
E se qualcuna lo volesse attuale e continuo, bisogna pretendere un “si” senza soluzione di continuità? Oppure serve un testimone? Nel caso, deve assistere al rapporto in presenza?
Perché non coinvolgere un Notaio?
“L’app mi consenta”, mi suggerisce un amico, potrebbe essere la chiave di volta del dilemma ovviamente con lo spid per andare sul sicuro.

Autore

  • Redazione

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